GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DA ATTIVITA' DI VERNICIATURA


Classificazione rifiuti

I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali.
I rifiuti prodotti da attività di verniciatura, in quanto derivanti da lavorazioni artigianali o industriali, sono definiti rifiuti speciali; a seconda delle loro caratteristiche di pericolosità sono ulteriormente classificati in rifiuti speciali pericolosi (segnalati con un asterisco) e rifiuti speciali non pericolosi.
I rifiuti sono codificati mediante un codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) a sei cifre. Le tipologie di rifiuti speciali prodotte da attività di verniciatura sono le seguenti:

CER
Descrizione CER
Origine del rifiuto
Pericoloso/non pericoloso
08.01.11* Pitture e vernici di scarto,
contenenti solventi organici o
altre sostanze pericolose
Vernici di scarto
Vernici scadute
Vernici indurite
Pericoloso
08.01.19* Sospensioni acquose
contenenti pitture e vernici,
contenenti solventi organici o
altre sostanze pericolose
Acque da cabine di
verniciatura
Pericoloso
08.01.20 Sospensioni acquose
contenenti pitture e vernici,
diverse da quelle di cui alla
voce 08.01.19
Acque da cabine di
verniciatura
Non pericoloso
08.01.21* Residui di vernici o
sverniciatori

Residui di vernici o
sverniciatori
Pericoloso
14.06.03* Altri solventi e miscele di
solventi
Solventi/diluenti utilizzati per
la pulizia
Pericoloso
15.01.04 Imballaggi metallici Latte che hanno contenuto
vernice
Non pericoloso
(Le latte sono classificate
rifiuto non pericoloso solo se
ben scolate)
15.01.10* Imballaggi contenenti residui
di sostanze pericolose o
contaminati da tali sostanze
Latte o altri contenitori molto
sporchi di vernice
Latte o altri contenitori
contenenti vernice indurita
Pericoloso
15.02.02* Assorbenti, materiali filtranti,
stracci contaminati da
sostanze pericolose
Stracci sporchi di vernice
Filtri cabina di verniciatura a
secco
Pericoloso
19.01.10* Carbone attivo esaurito,
impiegato per il trattamento
dei fumi
Carboni attivi nei filtri dei
camini

Pericoloso



Modalità di stoccaggio

Il luogo adibito allo stoccaggio dei rifiuti speciali all'interno dell'azienda è definito “deposito temporaneo”.
La raccolta dei rifiuti, all'interno del deposito temporaneo, deve essere effettuata per categorie omogenee e nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. In particolare:

• i recipienti dei rifiuti devono essere contrassegnati con etichette ben visibili per dimensioni e collocazione con il corrispondente codice CER;
• tutti i rifiuti devono essere stoccati al coperto per evitare dilavamenti di sostanze che potrebbero contaminare le acque sotterranee;
• sui colli dei rifiuti pericolosi deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura;
• i contenitori di rifiuti liquidi pericolosi devono essere stoccati al coperto e sopra un bacino di contenimento avente capacità pari all'intero volume del contenitore; qualora vi fossero più contenitori potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva dei serbatoi. In ogni caso il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei contenitori.


Modalità di smaltimento

La tipologia e le quantità di rifiuti prodotti devono essere registrate, entro 10 giorni lavorativi dalla produzione, sul registro di carico e scarico.
Lo smaltimento deve avvenire tramite trasportatore e smaltitore autorizzato.
All'atto dello smaltimento deve essere compilato il formulario rifiuti in quattro esemplari. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore; una copia presso il trasportatore, una copia presso lo smaltitore ed, infine, l'ultima copia deve essere rispedita entro tre mesi dal conferimento al produttore del rifiuto.
Tutte le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
La tipologia e le quantità di rifiuti conferiti devono essere registrate entro 10 giorni lavorativi dal conferimento sul registro di carico scarico. 


15 Luglio 2010