GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DA ATTIVITA' DI VERNICIATURA
Classificazione rifiuti
I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali.
I rifiuti prodotti da attività di verniciatura, in quanto derivanti da lavorazioni artigianali o industriali, sono definiti rifiuti speciali; a seconda delle loro caratteristiche di pericolosità sono ulteriormente classificati in rifiuti speciali pericolosi (segnalati con un asterisco) e rifiuti speciali non pericolosi.
I rifiuti sono codificati mediante un codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) a sei cifre. Le tipologie di rifiuti speciali prodotte da attività di verniciatura sono le seguenti:
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CER
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Descrizione CER
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Origine del rifiuto
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Pericoloso/non pericoloso
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| 08.01.11* | Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
Vernici di scarto Vernici scadute Vernici indurite |
Pericoloso |
| 08.01.19* | Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
Acque da cabine di verniciatura |
Pericoloso |
| 08.01.20 | Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.19 |
Acque da cabine di verniciatura |
Non pericoloso |
| 08.01.21* | Residui di vernici o sverniciatori |
Residui di vernici o sverniciatori |
Pericoloso |
| 14.06.03* | Altri solventi e miscele di solventi |
Solventi/diluenti utilizzati per la pulizia |
Pericoloso |
| 15.01.04 | Imballaggi metallici | Latte che hanno contenuto vernice |
Non pericoloso (Le latte sono classificate rifiuto non pericoloso solo se ben scolate) |
| 15.01.10* | Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze |
Latte o altri contenitori molto sporchi di vernice Latte o altri contenitori contenenti vernice indurita |
Pericoloso |
| 15.02.02* | Assorbenti, materiali filtranti, stracci contaminati da sostanze pericolose |
Stracci sporchi di vernice Filtri cabina di verniciatura a secco |
Pericoloso |
| 19.01.10* | Carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi |
Carboni attivi nei filtri dei camini |
Pericoloso |
Modalità di stoccaggio
Il luogo adibito allo stoccaggio dei rifiuti speciali all'interno dell'azienda è definito “deposito temporaneo”.
La raccolta dei rifiuti, all'interno del deposito temporaneo, deve essere effettuata per categorie omogenee e nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. In particolare:
• tutti i rifiuti devono essere stoccati al coperto per evitare dilavamenti di sostanze che potrebbero contaminare le acque sotterranee;
• sui colli dei rifiuti pericolosi deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo
giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura;• i contenitori di rifiuti liquidi pericolosi devono essere stoccati al coperto e sopra un bacino di contenimento avente capacità pari all'intero volume del contenitore; qualora vi fossero più contenitori potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva dei serbatoi. In ogni caso il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei contenitori.
Modalità di smaltimento
La tipologia e le quantità di rifiuti prodotti devono essere registrate, entro 10 giorni lavorativi dalla produzione, sul registro di carico e scarico.
Lo smaltimento deve avvenire tramite trasportatore e smaltitore autorizzato.
All'atto dello smaltimento deve essere compilato il formulario rifiuti in quattro esemplari. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore; una copia presso il trasportatore, una copia presso lo smaltitore ed, infine, l'ultima copia deve essere rispedita entro tre mesi dal conferimento al produttore del rifiuto.
Tutte le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
La tipologia e le quantità di rifiuti conferiti devono essere registrate entro 10 giorni lavorativi dal conferimento sul registro di carico scarico.
15 Luglio 2010